Il termine per la presentazione delle domande redatte sul modulo predisposto dal comune, scade il 12 novembre 2007
A seguito della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede all’articolo 11 l’istituzione di un Fondo Nazionale da utilizzare per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a beneficio dei conduttori (inquilini, locatari, etc.) aventi determinati requisiti, la Giunta Regione Marche, con provvedimento deliberativo n. 783 del 6 luglio 2006, ha fornito disposizioni in ordine alle modalità di funzionamento del fondo di cui trattasi, come di seguito individuate.
Il termine per la presentazione delle domande redatte sul modulo predisposto dal comune di piandimeleto, scade il 12 novembre 2007
DOVE
• I
moduli per la domanda si possono ritirare anche presso UFFICIO ANAGRAFE
REQUISITI, CRITERI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Requisiti oggettivi
• Contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge ed in regola con il pagamento dell'imposta di registro;
• Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a EURO 430,00
• Conduzione di un appartamento di civile abitazione ( non di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ), iscritto al N.C.E.U. e che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Requisiti soggettivi
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso solo se munito di permesso o carta di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189;
• residenza anagrafica nel Comune di Piandimeleto e nell’alloggio per il quale si chiede il contributo;
• mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 e successive modificazioni;
• Valore I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per l’accesso ai contributi e incidenza del canone annuo:
1) FASCIA A * valore ISEE non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale 2007 ( € 5.061,68 );
* incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 30%.
2) FASCIA B * valore ISEE non superiore all'importo annuo di due assegni sociale 2007 (€ 10.123,36 );
* incidenza canone/valore ISEE non inferiore al 40%.
Il contributo è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.E., calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000:
I. FASCIA A – il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 30% per un massimo di € 2.530,84 ( ½ importo annuo dell’assegno sociale);
II. FASCIA B – il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 40% per un massimo di € 1.265,42 ( ¼ importo annuo dell’assegno sociale).
Il valore I.S.E.E. è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione in nucleo familiare monopersonale.
I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell’anno 2006.
Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, risultante dall’ultimo aggiornamento, ai fini del pagamento dell’imposta di registro.
Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, questa deve comunque far parte del medesimo nucleo anagrafico dello stesso.
Qualora l’abitazione per la quale viene richiesto il contributo sia occupata da due o più nuclei familiari, anagraficamente tra loro distinti (coabitanti) e contitolari del rapporto locativo, questi devono presentare singole domande di contributo; l’ammontare del contributo concedibile verrà suddiviso pro quota fra i contitolari richiedenti.
Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare altresì se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni relativi al medesimo periodo, compresi quelli per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 7 dell’Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 28.9.1997 e successive modificazioni; in entrambi i casi il richiedente avrà cura di precisare:
1) l’importo richiesto / già percepito;
2) la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.
Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune concede un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese in sede di richiesta di contributo sono sottoposte, a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in maniera proporzionale all’effettivo finanziamento regionale.
Nell’eventualità di fondi insufficienti a soddisfare il fabbisogno, il contributo verrà determinato a favore di tutti i conduttori inseriti nelle predette graduatorie, tenuto conto del rapporto “ fabbisogno complessivo/fondo disponibile “.
L’erogazione del contributo per gli aventi diritto non è cumulabile con altri concessi allo stesso titolo.
Le domande presentate incomplete, erroneamente compilate e/o mancanti delle informazioni contrassegnate dagli asterischi nel modulo di domanda, saranno considerate escluse .
INFORMAZIONI UTILI
Al fine di evitare errori formali e di favorire la corretta compilazione della domanda e dell’autocertificazione, si suggerisce al cittadino di esibire anche la seguente documentazione:
• Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
• Copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2007;
Scarica il modulo per la presentazione della domanda