Contributo economico introdotto dalla legge 448/98, rivolto al sostegno della maternità
La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di 6 mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o adozione;
- hanno diritto all’assegno le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o dello status di rifugiate politiche, che non beneficiano dell’indennità di cui agli artt. 22,60 e 70 del D.Lgs. n. 151/2001;
- in mancanza della donna, hanno diritto all’assegno i soggetti di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l’assegno viene corrisposto nell’importo complessivo di € 1545,55 (€ 309,11 mensili per la durata di 5 mesi) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell’anno 2009 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- la domanda e la dichiarazione unica, se quest’ultima non già presentata in occasione di richiesta di altra prestazione sociale agevolata, dovranno essere compilate sugli appositi moduli da ritirare anche presso l’ Ufficio Servizi Sociali (tel 0722.721121);
- il valore dell’indicatore della situazione economica, per le domande relative ai nati nell’anno 2009, è stato determinato, con riferimento a nuclei familiari composti da 3 componenti, in €.32.222,66;
- il valore dell’indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs.31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all’allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n.452.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimiliano Valeriani
MODULISTICA
Modulo di domanda