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L'assegno di maternità
Contributo economico introdotto dalla legge 448/98, rivolto al sostegno della maternità

Ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modifiche e integrazioni, l'assegno di maternità viene concesso alle madri italiane o residenti nella comunità europea, o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno che non percepiscono altra indennità di maternità.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006 è pari a Euro 288,75 per  complessivi Euro 1.443,73.

Il valore dell’indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2006 al 31.12.2006, è pari a Euro 30.099,59.
Le operazioni di riparametrazione  dell'I.S.E. dei nuclei familiari con diversa composizione e il calcolo della misura delle prestazioni da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 come modificato dal Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n. 337.

La domanda va presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data d'ingresso del bambino nella famiglia per i casi di adozione o affidamento preadottivo.

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